Ordinanza 3
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Art. 35 Acqua potabile e altre bevande
1 Nelle vicinanze dei posti di lavoro dev’essere disponibile acqua potabile. Qualora le condizioni di lavoro lo richiedano, devono essere ottenibili anche altre bevande non alcooliche. 2 L’acqua potabile e le altre bevande devono essere distribuite conformemente alle norme di tutela della salute. 3 Il datore di lavoro può imporre una limitazione o un divieto del consumo di bevande alcooliche. |