Ordinanza 3
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Art. 3723
1 Gli edifici, i locali, i depositi, i passaggi, gli impianti d’illuminazione, d’aspirazione e di ventilazione, i posti di lavoro, le attrezzature d’esercizio, gli equipaggiamenti di protezione e le istallazioni sanitarie devono essere mantenuti puliti e in buono stato di funzionamento. 2 Devono essere tenute a disposizione le attrezzature, gli apparecchi, gli utensili e gli altri mezzi necessari alla manutenzione e alla pulizia. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). |