Ordinanza 3
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Art. 6 Consultazione dei lavoratori 12
1 I lavoratori o la loro rappresentanza in seno all’azienda devono essere consultati tempestivamente e in modo completo su tutte le questioni inerenti alla tutela della salute. 2 Essi hanno il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o della loro rappresentanza in seno all’azienda. 3 I lavoratori o la loro rappresentanza in seno all’azienda devono essere coinvolti in forma adeguata nei controlli e nelle ispezioni dell’azienda effettuati dalle autorità. Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o la loro rappresentanza in seno all’azienda in merito alle prescrizioni delle autorità. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). |