Ordinanza 3
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Art. 7 Competenze in materia di tutela della salute
1 Il datore di lavoro disciplina le competenze in materia di tutela della salute in seno all’azienda. All’occorrenza delega particolari incarichi in materia di tutela della salute a lavoratori qualificati. Essi non devono subire svantaggi per tali mansioni. 2 Il datore di lavoro, se ha affidato a un lavoratore determinati incarichi relativi alla tutela della salute, deve fornire una formazione e un perfezionamento adeguati nonché chiare istruzioni e competenze. Il tempo necessario per la formazione e il perfezionamento è di principio considerato come tempo di lavoro. 2bis Il trasferimento di tali compiti al lavoratore non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi di garantire la tutela della salute.13 3 Qualora siano consultati specialisti della sicurezza del lavoro in conformità alle disposizioni d’esecuzione relative all’articolo 83 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 198114 sull’assicurazione contro gli infortuni, questi ultimi devono verificare, nel quadro delle loro mansioni, anche l’adempimento delle esigenze in materia di tutela della salute. 4 ... 15 13 Introdotto dal n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). 14 RS 832.20 15 Abrogato dal n. I dell’O del 1° apr. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). |