Ordinanza 3
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Art. 8 Cooperazione di più aziende
1 Se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della salute. Essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli. 2 Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze in materia di tutela della salute in seno alla propria azienda qualora gli conferisca, per quest’ultima, il mandato di:
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). |