Ordinanza 4
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Art. 1 … 5
1 La presente ordinanza stabilisce:
2 La procedura d’approvazione dei piani s’applica, oltre che alle aziende industriali, alle seguenti categorie di aziende non industriali:
3 La procedura d’approvazione dei piani e di permesso d’esercizio si estende alle parti di aziende e agli impianti a carattere industriale o alle aziende che rientrano nelle categorie menzionate al capoverso 2, come anche alle parti d’aziende e agli impianti direttamente connessi sul piano della costruzione o su quello materiale. 5 Tit. abrogato dal n. I dell’O del 10 mag. 2000, con effetto dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183). 10 RS 814.012 11 Introdotta dall’art. 18 dell’O 25 ago. 1999 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 2826). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636). 12 RS 832.321 13 Introdotta dal n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183). 14 Introdotta dal n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183). 15 RS 832.30 |