Ordinanza 4
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Art. 10 Porte e uscite con accesso a vie d’evacuazione 26
1 Le porte sulle vie d’evacuazione devono sempre poter essere riconosciute come tali, essere aperte rapidamente nella direzione d’uscita senza ricorrere a strumenti ausiliari ed essere utilizzate in modo sicuro.27 2 Numero, larghezza, forma e disposizione delle uscite devono essere adeguati all’estensione e all’uso previsto dell’edificio o di parti del medesimo, al numero dei piani, ai pericoli che presenta l’azienda e al numero delle persone. La larghezza utile delle porte a un solo battente deve essere di almeno 0,90 metri. Nelle porte a due battenti, che si aprono in una sola direzione, un battente deve avere una larghezza utile di almeno 0,90 metri. Ciascuno dei due battenti delle porte volanti deve avere una larghezza utile di almeno 0,65 metri. 3 La larghezza di porte, scale e corridoi con accesso a vie d’evacuazione non può essere ridotta al di sotto della dimensione minima prescritta né da costruzioni successive né da qualsiasi altra infrastruttura. 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 4183). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183). |