Ordinanza 4
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Art. 14 Marciapiede di carico
Dev’essere predisposto uno spazio di sicurezza alto almeno 80 cm e profondo 80 cm sotto tutta la lunghezza dei marciapiedi di carico per i vagoni ferroviari che superano i 10 metri di lunghezza e gli 80 cm di altezza dal profilo superiore delle rotaie. |