Ordinanza 4
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Art. 17 Finestre
1 Nel caso d’impiego di vetro trasparente normale, la superficie totale di finestre e lucernari deve costituire almeno un ottavo della superficie del suolo. 2 Almeno la metà delle superfici vetrate prescritte al capoverso 1 dev’essere realizzata mediante finestre di facciata a vetri trasparenti. La disposizione delle finestre dev’essere tale da garantire ai lavoratori una vista sull’esterno dal posto di lavoro, sempreché gli impianti d’esercizio e la tecnica di produzione lo consentano. 3 L’autorità può autorizzare una superficie di finestre minore specie se motivi di sicurezza o di tecnica di produzione lo esigono; l’autorizzazione può essere vincolata a condizioni specifiche al fine di garantire la protezione dei lavoratori. 4 L’altezza del parapetto delle finestre dev’essere adeguata alla natura del lavoro e non deve comunque superare 1,2 metri. 5 Devono essere evitati abbagliamenti e irradiazioni termiche fastidiose. 6 In caso di ventilazione naturale, la superficie di finestre e lucernari che possono essere aperti per l’aerazione deve corrispondere di norma ad almeno 3 m2 per 100 m2 di superficie del suolo. |