Ordinanza 4
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Art. 18 Impianti di ventilazione
1 Gli impianti di ventilazione devono essere costruiti con materiali adeguati. In particolare, gli impianti di evacuazione di gas, vapori, nebbie e materie solide combustibili devono essere realizzati con materiali incombustibili oppure, in determinate circostanze, almeno con materiali difficilmente combustibili e non devono provocare la formazione di scintille. 2 Gli orifizi d’evacuazione devono essere disposti in modo da escludere qualsiasi rischio d’infiammazione dovuto ad influssi esterni. 3 I separatori a secco di materie solide combustibili devono essere collocati a ragionevole distanza dalle fonti d’infiammazione. Devono essere concepiti in modo che l’onda d’urto a seguito di un’eventuale esplosione non abbia ripercussioni dannose. 4 I canali di ventilazione devono essere provvisti d’aperture di controllo e di pulizia facilmente accessibili e, all’occorrenza, di raccordi per l’immissione e l’evacuazione dell’acqua di risciacquo. |