Ordinanza 4
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Art. 20 b. Costruzione 31
1 Di norma, gli edifici o i locali devono essere costruiti con materiali resistenti al fuoco. Se la sicurezza dei lavoratori e del vicinato è garantita, gli edifici isolati a un solo piano possono essere edificati in costruzioni leggere con materiali incombustibili. 2 Per garantire la protezione dei lavoratori, l’autorità può prescrivere, in funzione della natura e della quantità delle sostanze aggravanti l’incendio e dei procedimenti di lavoro impiegati:
3 A titolo eccezionale e sempreché sia garantita la sicurezza, possono essere autorizzati la produzione, la lavorazione, la manipolazione nonché il deposito in locali interrati di sostanze aggravanti l’incendio. 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636). |