1 Di norma, gli edifici o i locali devono essere costruiti con materiali resistenti al fuoco. Se la sicurezza dei lavoratori e del vicinato è garantita, gli edifici isolati a un solo piano possono essere edificati in costruzioni leggere con materiali incombustibili.
2 Per garantire la protezione dei lavoratori, l’autorità può prescrivere, in funzione della natura e della quantità delle sostanze aggravanti l’incendio e dei procedimenti di lavoro impiegati:
a.
la suddivisione di edifici o locali in sezioni tagliafuoco oppure la costruzione di edifici isolati o a un piano solo;
b.
l’osservanza di sufficienti distanze di sicurezza;
c.
lo svolgimento dei processi di produzione, lavorazione, manipolazione e deposito di sostanze aggravanti l’incendio in determinati piani o locali di un edificio o in altri luoghi;
d.
una determinata lunghezza massima delle vie d’evacuazione dai singoli posti di lavoro alle uscite, tenendo conto del grado di pericolosità.
3 A titolo eccezionale e sempreché sia garantita la sicurezza, possono essere autorizzati la produzione, la lavorazione, la manipolazione nonché il deposito in locali interrati di sostanze aggravanti l’incendio.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).