Ordinanza 4
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Art. 21 c. Effettivo massimo dei lavoratori, installazioni d’esercizio e quantità di materie 32
Per garantire la protezione dei lavoratori, l’autorità determina per particolari settori, in funzione della natura e della quantità delle sostanze aggravanti l’incendio e dei procedimenti di lavoro:
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636). |