Ordinanza 4
|
Art. 22 Aziende esposte a pericoli d’esplosione
a. Campo d’applicazione 33 Le disposizioni della presente sezione si applicano alle aziende o parti d’azienda in cui:
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636). |