Ordinanza 4
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Art. 23 b. Costruzione 34
1 I locali di produzione devono, se necessario, essere provvisti di elementi di costruzione leggeri al fine di ridurre, per quanto possibile, i rischi cui sono esposti i lavoratori che si trovano negli edifici, nei locali e nei passaggi adiacenti come anche nel vicinato dell’azienda in caso di deflagrazione. 2 Tra gli edifici e per proteggere i passaggi e il vicinato vanno costruiti, se necessario, bastioni o muri di protezione oppure adottate altre misure adeguate. 3 Il rivestimento dei pavimenti dev’esser tale da impedire la formazione di scintille. 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636). |