Ordinanza 4
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Art. 27 Autorizzazione di deroga alle prescrizioni
1 Su domanda del richiedente, l’autorità può concedere nei singoli casi deroghe alle prescrizioni della presente ordinanza se:
2 Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro deve consentire ai lavoratori interessati o a una delegazione dei medesimi in seno all’impresa di esprimere il loro parere. Egli deve trasmettere all’autorità il risultato di questa consultazione. 3 Prima di concedere deroghe, l’autorità cantonale consulta l’Ufficio federale. Se necessario, quest’ultimo sente il parere dell’INSAI.41 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636). 41 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347). |
