Ordinanza 4
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Art. 29 Effettivo minimo di lavoratori
1 Per il calcolo dell’effettivo minimo di lavoratori sono presi in considerazione tutti i lavoratori occupati nei reparti industriali dell’azienda, anche se i singoli reparti sono situati in Comuni politici diversi, ma geograficamente vicini. 2 Dal calcolo dell’effettivo minimo secondo il capoverso 1 sono esclusi:
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