Ordinanza 4
|
Art. 37 Domanda di approvazione dei piani
1 La domanda di approvazione dei piani secondo l’articolo 7 capoverso 1 della legge è presentata all’autorità cantonale per scritto con i piani e la loro descrizione. 2 Nel caso di una procedura secondo l’articolo 7 capoverso 4 della legge (procedura federale coordinata) la domanda è presentata all’autorità federale competente (autorità direttiva). 3 Per gli impianti e gli edifici della Confederazione non approvati nella procedura federale coordinata la domanda di approvazione dei piani è presentata all’Ufficio federale.51 51 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347). |