Art. 38 Piani
1 I seguenti piani devono essere inoltrati in due esemplari: - a.
- una planimetria della costruzione e dei dintorni, con orientazione, nella scala del piano catastale ma non minore di 1:1000;
- b.
- le piante di tutti i locali con indicazione della loro destinazione, compresi i soggiorni, i refettori, i lavandini, il pronto soccorso, i vestiari e i gabinetti, e l’ubicazione delle uscite, delle scale e delle uscite di soccorso;
- c.
- i piani delle facciate, con indicazione delle finestre;
- d.
- le sezioni longitudinali e le sezioni trasversali necessarie per giudicare la costruzione, di cui una per ogni tromba delle scale;
- e.
- se si tratta di trasformazioni, i piani della costruzione anteriore, qualora questa non risulti visibile dai nuovi piani.
2 I piani secondo il capoverso 1 lettere b–d sono presentati nella scala di 1:50, 1:100 o 1:200, con le misure iscritte. 3 I piani devono indicare in particolare l’ubicazione dei posti di lavoro, delle macchine e dei seguenti impianti tecnici: - a.
- generatori di vapore, recipienti di vapore e recipienti a pressione;
- b.
- gli impianti di riscaldamento, i serbatoi per l’olio, gli impianti di aerazione, gli impianti di riscaldamento per scopi tecnici nonché gli impianti a gas e gli impianti di depurazione;
- c.
- gli impianti di trasporto meccanico;
- d.
- gli impianti per la lavorazione e l’immagazzinamento di materie particolarmente infiammabili, esplosive o nocive alla salute;
- e.
- i sili e i serbatoi;
- f.
- gli impianti per la pittura alla pistola e i forni di essiccazione;
- g.
- gli impianti per la produzione di radiazioni ionizzanti;
- h.
- gli estintori e avvertitori d’incendio.
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