Ordinanza 4
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Art. 40 Approvazione dei piani
1 L’autorità competente decide sulla domanda di approvazione dei piani. 2 Se la domanda è approvata, l’autorità competente comunica la decisione al richiedente, con un esemplare dei piani approvati e della descrizione. Il secondo esemplare è conservato dall’autorità competente per almeno dieci anni. 3 L’autorità cantonale e le autorità federali trasmettono all’INSAI una copia delle loro approvazioni dei piani.52 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2401). |