Ordinanza 4
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Art. 43 Permesso d’esercizio
1 L’autorità competente decide sulla domanda del permesso d’esercizio. Se motivi sufficienti esigono un inizio anticipato dell’attività aziendale, l’autorità competente può rilasciare un permesso provvisorio se sono state adottate le misure necessarie per proteggere la vita e la salute dei lavoratori. 2 Se l’esame della domanda rivela lacune nella costruzione o nell’impianto dell’azienda, non prevedibili al momento dell’approvazione dei piani, l’autorità competente, sentito il datore di lavoro, può rilasciare il permesso subordinandolo a condizioni suppletive qualora le lacune accertate espongano a pericolo la vita o la salute dei lavoratori. 3 L’autorità cantonale e le autorità federali trasmettono all’INSAI una copia dei loro permessi d’esercizio.57 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2401). |