Ordinanza 4
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Art. 5 Altezza dei locali
1 L’altezza utile dei locali di lavoro dev’essere di almeno:
2 Per superficie del suolo s’intende la superficie delimitata dalle pareti costruite per ragioni di statica, di sicurezza, di igiene, di protezione anti-incendio o di tecnica di produzione. 3 Le autorità possono autorizzare altezze inferiori se:
4 L’autorità prescrive altezze maggiori dei locali se motivi d’igiene o di sicurezza sul lavoro lo richiedono; essa può esigere altezze maggiori ove siano autorizzate deroghe in virtù dell’articolo 17 capoverso 3. |