Ordinanza 4
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Art. 7 Rampe di scale e uscite 20
1 Le rampe di scale devono essere dotate di uscite che danno direttamente sull’esterno. 2 Devono essere predisposte le vie d’evacuazione seguenti:
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1085). |