Ordinanza 4
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Art. 8 Vie d’evacuazione 21
1 In caso di pericolo, i posti di lavoro, i locali, gli edifici e il sedime dell’azienda devono poter essere abbandonati in qualsiasi momento in modo rapido e sicuro. I passaggi che in caso d’emergenza servono da vie d’evacuazione devono essere segnalati in modo adeguato e vanno sempre mantenuti liberi da ostacoli. 2 La via d’evacuazione è il tragitto più breve che una persona può percorrere da un qualsiasi posto nell’edificio o nell’impianto per recarsi all’aperto, in un luogo sicuro. 3 Se le vie d’evacuazione portano a una rampa di scale o a un’uscita sull’esterno, la loro lunghezza massima è di 35 metri. Se le vie d’evacuazione portano ad almeno due rampe di scale o uscite distanziate tra loro e che danno sull’esterno, la lunghezza della via d’evacuazione è al massimo di 50 metri. 4 La lunghezza di una via d’evacuazione è misurata in linea retta nei locali e lungo il tragitto nei corridoi. Non è misurato il tratto fra le rampe di scale e l’esterno. 5 Ciascun punto del locale deve distare non più di 35 m dall’uscita più vicina che porta a un luogo sicuro all’esterno o a una rampa di scale. Se le uscite del locale non danno direttamente sull’esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della via d’evacuazione è al massimo di 50 metri.22 6 I cortili interni in cui sbocca una rampa di scale o un’altra via d’evacuazione devono avere almeno un’uscita praticabile in piena sicurezza. 7 Se la protezione dei lavoratori da pericoli particolari richiede misure supplementari, l’azienda deve prevedere un maggior numero di vie d’evacuazione oppure abbreviarne la lunghezza.23 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 4183). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1085). 23 Introdotto dal n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1085). |