Ordinanza 4
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Art. 9 Costruzione delle rampe di scale e dei corridoi
1 Numero, larghezza, forma e disposizione delle rampe di scale e dei corridoi devono essere adeguati all’estensione e all’uso previsto dell’edificio o di parti del medesimo, al numero dei piani, ai pericoli che presenta l’azienda e al numero delle persone. La larghezza utile delle scale e dei corridoi dev’essere di almeno 1,20 metri.24 2 La larghezza utile di scale e passerelle di servizio che danno accesso agli impianti tecnici dev’essere di almeno 0,80 metri. 3 Le rampe di scale devono di regola essere diritte. L’altezza e la larghezza degli scalini devono consentire un passaggio agevole e sicuro. Per piani molto distanziati è opportuno prevedere pianerottoli. 4 Scale, passerelle e pianerottoli che non toccano la parete devono essere provvisti di ringhiera sui due lati. Le scale che toccano le pareti devono essere provviste di corrimano sui due lati. Se la scala è di larghezza inferiore a 1,5 metri basta un solo corrimano. 5 a 7 …25 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 4183). 25 Abrogati dal n. I dell’O del 29 set. 2006, con effetto dal 1° nov. 2006 (RU 2006 4183). |