Ordinanza 5
|
Art. 17 Lavoro straordinario
(art. 31 cpv. 3 LL) 1 I giovani di età superiore ai 16 anni possono effettuare lavoro straordinario unicamente nei giorni feriali, nell’intervallo del lavoro diurno e del lavoro serale fino alle ore 22.00. 2 I giovani non possono essere impiegati per effettuare lavoro straordinario durante la formazione professionale di base, fatta eccezione dei casi in cui la loro collaborazione è necessaria per correggere disfunzioni d’esercizio dovute a forza maggiore. |