Ordinanza 5
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Art. 20 Commissione federale del lavoro
(art. 29 cpv. 3 e 43 cpv. 2 LL) La Commissione federale del lavoro riesamina ogni 5 anni l’ordinanza dipartimentale di cui all’articolo 4 capoverso 3 ed emana raccomandazioni in proposito. |