Ordinanza 5
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Art. 5 Servizio dei clienti in aziende di divertimenti, alberghi, ristoranti e caffè
(art. 29 cpv. 3 LL) 1 È vietato l’impiego di giovani per il servizio dei clienti nelle aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche e bar. 2 È vietato l’impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L’occupazione può tuttavia essere autorizzata nell’ambito di una formazione professionale di base o di programmi organizzati, a scopo di orientamento professionale, dalle imprese, dalle organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, da enti incaricati dell’orientamento professionale o da enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche, conformemente alla legge federale del 6 ottobre 198910 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche. 10 [RU 1990 2007, 2006 5599I 8. RU 2012 5959art. 25]. Vedi ora la LF del 30 set. 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani, in vigore dal 1° gen. 2013 (RS 446.1). |