Ordinanza 5
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Art. 8 Lavori leggeri
(art. 30 cpv. 2 lett. a LL) Se non è applicabile una disposizione speciale secondo gli articoli 4–7, i giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati per lavori che, per il genere o le condizioni in cui vengono eseguiti, non ne compromettano la salute, la sicurezza o lo sviluppo psicofisico e non ne pregiudichino la frequenza e le prestazioni scolastiche. I giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati segnatamente nell’ambito di programmi organizzati a scopi di orientamento professionale da parte di aziende, di organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, di enti incaricati dell’orientamento professionale o di enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche, conformemente alla legge federale del 6 ottobre 198911 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche. 11 [RU 1990 2007, 2006 5599I 8. RU 2012 5959art. 25]. Vedi ora la LF del 30 set. 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani, in vigore dal 1° gen. 2013 (RS 446.1). |
