Ordinanza 5
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Art. 9
1 Se il diritto cantonale prevede il proscioglimento dall’obbligo scolastico prima del quindicesimo anno d’età o l’esclusione provvisoria dalle lezioni, l’autorità cantonale può autorizzare nel singolo caso l’occupazione regolare di giovani che hanno compiuto i 14 anni nell’ambito della formazione professionale di base o di un programma di promozione delle attività giovanili extrascolastiche. 2 L’autorità cantonale può accordare un’autorizzazione soltanto se un certificato medico attesta che lo stato di salute del giovane gli consente di esercitare un’occupazione regolare prima del compimento dei 15 anni e che la prevista attività non rischia di pregiudicarne la salute, la sicurezza e lo sviluppo psicofisico. |