Ordinanza 5
|
|
Art. 8 Lavori leggeri 11
(art. 30 cpv 2 lett. a LL) Se non è applicabile una disposizione speciale secondo gli articoli 4–7, i giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati per lavori che, per il genere o le condizioni in cui vengono eseguiti, non ne compromettano la salute, la sicurezza o lo sviluppo psicofisico e non ne pregiudichino la frequenza e le prestazioni scolastiche. I giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati segnatamente nell’ambito di programmi organizzati a scopi di orientamento professionale da parte di aziende, di organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, di enti incaricati dell’orientamento professionale o di enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche conformemente alla legge del 30 settembre 201112 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 93). |
