Ordinanza
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Art. 14 Collaborazione tra le unità amministrative
1 Le unità amministrative sono tenute a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda. 2 Coordinano la loro attività e l’armonizzano con la politica globale del Consiglio federale. 3 Danno ad altre unità amministrative le informazioni necessarie per l’adempimento dei loro compiti legali. |