Ordinanza
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Art. 2 Pianificazione degli affari
(art. 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. b e 33 LOGA) 1 La pianificazione degli affari garantisce che il Consiglio federale possa trattare gli affari secondo la loro importanza e urgenza. 2 Insieme con la Cancelleria federale e i dipartimenti, il presidente della Confederazione stabilisce gli affari più importanti e le priorità per un trimestre o semestre. |