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Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)
del 25 novembre 1998 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 23
1 La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l’informazione dell’Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale.
2 I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell’informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale. Regolano i compiti d’informazione delle unità loro subordinate.
3 La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell’informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d’informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni.
4 In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l’informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L’ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni.