Ordinanza
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Art. 27 Controllo dei compiti della Confederazione 84
(art. 5 LOGA) 1 Le unità amministrative controllano periodicamente e sistematicamente i loro compiti, le loro prestazioni, le loro procedure e la loro organizzazione in funzione delle necessità e della conformità ai principi degli articoli 11 e 12; provvedono affinché vengano prese le corrispondenti misure di adeguamento e di rinuncia. 2 La Conferenza dei Segretari generali assume un ruolo di coordinamento. 3 L’AFF coordina, in collaborazione con la Conferenza dei segretari generali, il controllo di cui al capoverso 1 con il riesame di cui all’articolo 5 della legge del 5 ottobre 199085 sui sussidi.86 84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827). 86 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019). |