Ordinanza
|
Art. 5a
1 Il dipartimento competente decide in merito alle richieste di informazioni presentate da parlamentari e da commissioni parlamentari secondo gli articoli 7 e 150 della legge del 13 dicembre 20029 sul Parlamento (LParl). Se tra il richiedente e il dipartimento competente non vi è unanimità di vedute circa l’estensione dei diritti d’informazione, decide il Consiglio federale. 2 Il Consiglio federale decide in ogni caso:
3 Le richieste di consultazione delle decisioni del Consiglio federale sono esaminate ed evase dalla Cancelleria federale d’intesa con il dipartimento competente. |