Ordinanza
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Art. 8eter Periodo di attesa per i membri di commissioni che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione 29
1 Per i membri di commissioni che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione, il Consiglio federale può prevedere nella decisione di nomina un periodo di attesa qualora si presuma che, dopo l’uscita dalla commissione, l’inizio immediato di un’attività presso un datore di lavoro o un mandante del settore sottoposto a vigilanza o regolamentato generi un conflitto di interesse. 2 Un conflitto d’interesse può sussistere in particolare se:
3 La durata del periodo di attesa va da un minimo di sei mesi a un massimo di 12 mesi. 4 Per il periodo di attesa può essere fissata un’indennità. A seconda del danno economico atteso nel singolo caso, corrisponde al massimo all’indennità attuale, da cui sono dedotti tutti i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo. 5 Chi riceve un’indennità per il periodo di attesa è tenuto a comunicare al dipartimento competente i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo. 6 Le indennità percepite indebitamente durante il periodo di attesa devono essere restituite. 29 Introdotto dal n. I 1 dell’O del 25 nov. 2015 sul periodo di attesa, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20155019). |