Ordinanza
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Art. 8fbis Utilizzazione delle informazioni interne 34
1 I membri delle commissioni possono utilizzare le informazioni non pubbliche, acquisite nell’ambito della loro attività in seno alla commissione, soltanto nell’ambito di tale attività. 2 In particolare, non possono utilizzare le informazioni di cui al capoverso 1 per procurare vantaggi a sé o a terzi. 34 Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013205). |