Ordinanza
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Art. 8jbis Periodo di attesa per i membri di consigli di amministrazione e d’istituto degli stabilimenti della Confederazione che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione 44
1 Per i membri di consigli di amministrazione e d’istituto degli stabilimenti della Confederazione che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione, il Consiglio federale può prevedere nella decisione di nomina un periodo di attesa qualora si presuma che, dopo l’uscita dal consiglio di amministrazione o d’istituto, l’inizio immediato di un’attività presso un datore di lavoro o un mandante del settore sottoposto a vigilanza o a regolamentazione possa generare un conflitto d’interesse. 2 Un conflitto d’interesse può sussistere in particolare se:
3 L’articolo 8eter capoversi 3–6 si applica per analogia. 44 Introdotto dal n. I 1 dell’O del 25 nov. 2015 sul periodo di attesa, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20155019). |