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Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)
del 25 novembre 1998 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 8sMembri di una commissione al servizio della Confederazione
1 I membri e i membri supplenti delle commissioni extraparlamentari impiegati presso l’Amministrazione federale centrale o decentralizzata non hanno diritto a un indennizzo.
2 Eccezioni sono ammesse con l’accordo dell’autorità competente se la qualità di membro della commissione non è in rapporto con l’impiego presso l’Amministrazione federale centrale o decentralizzata.
3 Le indennità per i viaggi di servizio, i pasti e i pernottamenti sono disciplinate dalle disposizioni applicabili al personale federale.