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Art. 30 Istruzioni e documenti ausiliari
1 Il Consiglio federale, rispettivamente la Conferenza dei segretari generali, i dipartimenti o la Cancelleria federale provvedono con istruzioni e documenti ausiliari al buon funzionamento dell’Amministrazione. 2 Le istruzioni e i documenti ausiliari disciplinano segnatamente:
97 Abrogata dal n. I dell’O del 21 ago. 2002, con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827). 98 [RU 1991 1632, 1996 1651art. 22. RU 2005 4103art. 22]. Vedi ora l’O del 17 ago. 2005 sulla consultazione (RS 172.061.1). |