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Art. 5b
1 Le commissioni competenti per la politica estera sono consultate in caso di progetti essenziali ai sensi dell’articolo 152 capoversi 3 e 4 LParl11 segnatamente quando:
2 Una consultazione secondo il capoverso 1 ha luogo sulla base di un progetto di mandato del Consiglio federale. Nel caso di consultazioni urgenti secondo l’articolo 152 capoverso 4 LParl, la consultazione può aver luogo su posizioni provvisorie che la Svizzera intende sostenere nei negoziati. |