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Art. 7 Amministrazione federale centrale
(art. 2 cpv. 1 e 2; art. 43 e 44 LOGA) 1 Fanno parte dell’Amministrazione federale centrale:
2 Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere c e d possono recare anche un’altra denominazione. 3 Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere b–d sono subordinate a un dipartimento. Sono vincolate alle istruzioni del dipartimento. 4 Gli uffici federali possono essere riuniti in gruppi, se la gestione del dipartimento ne può risultare agevolata. 16 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019). |