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Art. 13 Attribuzione di competenze ai vari livelli dell’Amministrazione federale centrale
(art. 47 cpv. 1 LOGA) 1 La competenza decisionale secondo l’articolo 47 capoverso 1 LOGA è attribuita in funzione dell’importanza dell’affare. 2 Di massima, l’attribuzione è effettuata all’unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale. L’attribuzione a unità al di sotto del livello dell’ufficio è effettuata soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati. 3 Eccezionalmente, un affare viene sottoposto all’unità superiore per decisione o per ottenere istruzioni se la sua importanza o la sua complessità particolare lo richiede. |