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Art. 15 Partecipazione di unità amministrative cointeressate
1 Per la preparazione delle loro decisioni le unità amministrative garantiscono la partecipazione di tutte le unità cointeressate.62 2 A tal fine invitano le unità cointeressate a esprimersi per scritto, sempre che un altro atto normativo non preveda una forma diversa di partecipazione.63 2bis Alla partecipazione nella preparazione di testi che contengono norme di diritto si applicano per analogia le disposizioni sugli affari del Consiglio federale (art. 4).64 3 Se è necessaria l’approvazione, le divergenze vengono appianate dalle unità amministrative interessate. In casi eccezionali, queste ultime possono domandare un appianamento delle divergenze al livello immediatamente superiore. 62 Nuovo testo giusta l’art. 53 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3989). 63 Nuovo testo giusta l’art. 53 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3989). 64 Introdotto dall’art. 53 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3989). |