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Art. 15a Collaborazione con i Cantoni e altri organi preposti all’esecuzione 65
1 Se un progetto della Confederazione tocca interessi cantonali o comunali essenziali, il dipartimento competente o la Cancelleria federale coinvolge in modo adeguato gli organi cantonali competenti e, se opportuno, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna. 2 Gli interessi essenziali secondo il capoverso 1 sono toccati in particolare se:
65 Introdotto dal n. II dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929). |