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Art. 16 Conferenza dei segretari generali
(art. 53 LOGA) 1 La Conferenza dei segretari generali è l’organo supremo di coordinamento. Contribuisce a un’attività amministrativa previdente, efficace e coerente. Può far capo a terzi o ad altri servizi. 2 Coopera alla pianificazione, alla preparazione e al disbrigo degli affari del Consiglio federale, nonché all’appianamento delle divergenze. 3 Il Consiglio federale emana il regolamento interno della Conferenza dei segretari generali.66 66 Introdotto dall’all. n. 5 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871) |