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Art. 19 Obiettivi annui del Consiglio federale
(art. 51 LOGA) 1 Gli obiettivi annui del Consiglio federale definiscono le linee fondamentali dell’attività governativa per l’anno successivo, determinano gli obiettivi e i provvedimenti e designano gli affari da licenziare a destinazione delle Camere federali. 2 Gli obiettivi annui costituiscono la base per la pianificazione degli affari del Consiglio federale secondo l’articolo 2, per la supervisione secondo l’articolo 21, per la vigilanza secondo la sezione 5, nonché per la presentazione del rapporto annuo di gestione secondo l’articolo 45 della legge del 23 marzo 196271 sui rapporti fra i Consigli (LRC). |