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Art. 20 Obiettivi annui dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 51 LOGA) 1 I dipartimenti e la Cancelleria federale armonizzano i loro obiettivi annui con le pianificazioni del Consiglio federale e glieli sottopongono per conoscenza. 2 Riferiscono sulla loro attività nel quadro della presentazione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale in virtù dell’articolo 45 LRC72. |