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Art. 23a Uso dei media sociali 83
1 Le unità amministrative possono gestire propri profili nei media sociali allo scopo di diffondere informazioni se:
2 Le informazioni diffuse nei media sociali devono essere disponibili in linea di principio anche attraverso canali controllati dalle unità amministrative stesse e liberamente accessibili a chiunque. 3 Sono considerati media sociali le piattaforme elettroniche utili alla comunicazione con il pubblico e che consentono agli utenti di condividere contenuti. 83 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 313). |